PENSIONI: La proposta ANLA...

 

 

 

 

 Il Comitato Promotore della nuova legge sulle pensioni, sin dal giugno 2008 ha espressamente proposto un nuovo disegno di legge, che vi riportiamo su questa pagina per fare un po' di chiarezza.

 

LE RAGIONI DELL'INIZIATIVA

PEREQUAZIONE DELLE PENSIONI
Con la normativa vigente:

· le pensioni vengono rivalutate ogni anno sulla base dell'indice Istat dell'aumento del costo della vita, calcolato su un paniere di prodotti valido per tutte le categorie sociali;

· a partire dall’anno 2008, solo le pensioni inferiori a 2.180,70 euro lordi mensili sono rivalutate al 100% dell'indice Istat (come sopra determinato); le pensioni mensili ricomprese tra 2.180,70 e 3.489,12 euro sono rivalutate al 75% Istat; invece quelle di importo superiore non fruiscono di alcuna rivalutazione.

Con la nostra proposta di legge chiediamo:

· un paniere specifico dell'indice Istat, calcolato esclusivamente su prodotti di interesse per la categoria dei pensionati;

· l'adeguamento delle pensioni al 100% del costo della vita, come sopra determinato, per le pensioni inferiori a  3.052,98 euro lordi mensili;

· l'adeguamento al 70% dell'indice Istat per le pensioni di qualsiasi importo superiore a 3.052,98 euro lordi mensili.

 

REVERSIBILITÀ DELLE PENSIONI
Con la normativa vigente al coniuge superstite spetta:

· il 60% della pensione del deceduto purché il beneficiario non abbia redditi propri superiori a 17.009,46 euro (tre volte il minimo Inps);

· il 45% se ha redditi propri tra 17.009,46 e 22.679,28 euro (quattro volte il minimo Inps);

· il 36% se ha redditi propri tra i 22.679,28 e 28.349,10 euro (cinque volte il minimo Inps);

· il 30% se ha redditi propri superiori a 28.349,10 euro (sempre al lordo);

Con la nostra proposta di legge chiediamo:

che sia consentito anche al coniuge superstite, se pensionato o lavoratore, il cumulo del relativo reddito con la pensione di reversibilità, nella misura del 70% prevista al comma 2 dell'art. 72 della legge n. 388 del 2000 (Finanziaria 2001) per i redditi di lavoro autonomo, nel senso che le riduzioni in vigore, di cui sopra, valgono solo per la quota di reddito proprio non cumulabile.

 

RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI D'ANNATA

Con la normativa vigente:

non è prevista alcuna rivalutazione o aggiornamento della pensione con riferimento alla data in cui è stata liquidata. L'ultimo ed unico intervento effettuato in favore dei pensionati d'annata risale al 1991 (legge 27 febbraio 1991 n. 59), con il quale furono concessi aumenti percentuali dei trattamenti di pensione in relazione alla decorrenza più indietro fino al giugno 1982.

Con la nostra proposta di legge chiediamo:

· una immediata sanatoria delle pensioni d'annata, con effetto dal 1° gennaio 2008, da realizzare con l'approvazione da parte del Parlamento di una legge di delega al Governo per emanare uno o più decreti legislativi, che prevedano aumenti percentuali delle pensioni liquidate anteriormente alla lee n. 355/1995 (c.d. riforma Dini), parametrati all'anno di decorrenza del trattamento e agli indici del costo della vita e della dinamica salariale intervenuti nel periodo.

 

Non dimentichiamo inoltre che da agosto 2016 si tornano ad applicare le precedenti regole sulla pensione di reversibilità con aliquota al 60% dopo la sentenza della Corte sul no alla riduzione in base alla differenza di età.

Per maggiori chiarimenti clicca qui

 

  

A.N.L.A. Bergamo