Maestri del Lavoro
ORIGINI
La Stella al Merito del Lavoro viene da lontano, addirittura da Casa Savoia. Vittorio Emanuele II, il Re Galantuomo, era solito dire: "un sigaro e una Croce di Cavaliere non si negano a nessuno". Anche suo figlio Umberto I la pensava allo stesso modo, visto che di onorificenze ne ha istituite tante. Due, in particolare, possono essere ritenute antesignane della Stella:
- Decorazione al Merito Agricolo Industriale: All'epoca l'agricoltura era la primadonna dell'economia, consisteva in una medaglia d'oro ovale sormontata dalla corona reale con l'effigie del sovrano sul davanti e, sul retro, una stella a cinque raggi contornata di spighe con la scritta "Al Merito Agrario" o "Al Merito Industriale". veniva data a coloro che avevano acquisito, in uno dei due settori, particolari benemerenze; La Medaglia al Merito Agricolo veniva assegnata con decreto reale.
- Medaglia d'Onore: In argento, era uguale alla precedente sul dritto (effigie del sovrano) mentre sul rovescio compariva nel contorno la scritta "Ministero dell'Agricoltura, Industria, Commercio" e al centro "Onore al Lavoro". Era destinata ai dipendenti degli imprenditori insigniti dell'onorificenza di cui sopra, di qualunque grado e con almeno 30 anni di lodevole ed ininterrotto servizio.
La Medaglia d'Onore con decreto del Ministero dell'Agricoltura. Quest'ultima si poteva considerare l'equivalente della Medaille du Travail (o Medaglia d'Onore del Lavoro), tutt'ora esistente in Francia, dove però è legata essenzialmente all'anzianità di servizio. Nel nostro ordinamento è assimilabile al Premio di Fedeltà al Lavoro ed al Progresso Economico, conferito dalle Camere di Commercio.
COME SI DIVENTA MAESTRI DEL LAVORO
CONFERIMENTO DELL’ONORIFICENZA STELLA AL MERITO DEL LAVORO
ISTRUZIONI PER L’ANNO 2015
Nel riportare di seguito le principali norme contenute nella Legge 5 Febbraio 1992 n. 143 (G.U. n. 43 del 21 Febbraio 1992), che disciplina il conferimento dell’onorificenza "Stella al Merito del Lavoro" si fa presente che:
- il termine di presentazione delle proposte è inderogabilmente é fissato al 31 Ottobre del corrente anno.
- Le istanze/proposte che risulteranno prive in tutto o in parte dei requisiti dalla norma in oggetto saranno respinte, pertanto si invita a voler valutare attentamente la sussistenza dei requisiti richiesti;
- I settori di attività delle aziende presso le quali i candidati prestano o hanno prestato servizio sono esclusivamente quelli indicati alla seguente lettera a) del “Campo di Applicazione”.
A. Campo di Applicazione
La Legge anzidetta, per determinare le categorie dei beneficiari, stabilisce come requisito fondamentale l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di terzi. Ciò premesso, si precisa che possono aspirare alla decorazione:
a) I lavoratori e le lavoratrici dipendenti da imprese pubbliche e private, anche se soci di imprese cooperative da aziende o stabilimenti dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli Enti Pubblici nonché i lavoratori e le lavoratrici dipendenti da Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei datori di lavoro e delle Associazioni legalmente riconosciute a livello nazionale: sono esclusi i dipendenti dello Stato, Regioni, Province, Comune ed Enti Pubblici nonché i lavoratori coloni, mezzadri, coltivatori diretti domestici e dipendenti di Studi professionali ed Enti morali.
b) I pensionati già appartenenti alle categorie anzidette, in quanto la legge 143/92 non limita la concessione ai dipendenti per i quali il rapporto di lavoro sia ancora in atto al momento della proposta.
c) I lavoratori italiani all’estero, che abbiano dato prove esemplari di patriottismo, di laboriosità e di probità; per essi non è richiesto il requisito di anzianità lavorativa di cui all’art. 3 della legge in argomento.
Inoltre la decorazione può essere concessa per onorare la memoria dei lavoratori italiani, anche residenti all'estero, periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità, determinati da particolari rischi connessi al lavoro, in occasione del quale detti eventi si sono verificati; in tal caso si prescinde dai requisiti dell'età e dall'anzianità di lavoro.
B. Requisiti Richiesti
I lavoratori di cui alle lettere a), b), c), del paragrafo A, per poter aspirare alla decorazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Essere cittadini italiani;
- avere compiuto, entro il termine di presentazione delle istanze alla Direzione Regionale del Lavoro, il cinquantesimo anno di età;
- avere prestato attività lavorativa ininterrottamente per un periodo minimo di venticinque anni documentabili alle dipendenze di una o più aziende, purché il passaggio da una azienda all’altra non sia stato causato da demeriti personali;
- essersi particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale.
Al riguardo si precisa che i seguenti titoli, eventualmente in possesso del candidato, dovranno essere opportunamente documentati:
a) avere migliorato l’efficienza degli strumenti, delle macchine e dei metodi di lavorazione con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e produttivo;
b) avere contribuito, in modo originale, al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro;
c) Essersi prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni nell’attività professionale.
C. Proposte e Istruttoria
L’istruttoria delle proposte di conferimento dell’onorificenza viene svolta dalle Direzioni Regionali del Lavoro competenti per territorio, alle quali, pertanto, le stesse devono essere presentate nel termine sopraindicato, complete di tutti i dati anagrafici dell’aspirante, del luogo di residenza o del domicilio abituale dello stesso e del codice di avviamento postale.
N.B.: Per la Lombardia le proposte dovranno essere trasmesse alla Direzione Regionale del Lavoro con sede in Milano, via Mauro Macchi n. 9.
Si precisa che il criterio da adottare per stabilire la competenza territoriale è quella di "dimora abituale" del lavoratore o del pensionato all'atto di presentazione della proposta.
Le proposte possono essere presentate:
- dalle aziende presso le quali prestano o hanno prestato la loro opera i lavoratori interessati;
- dalle organizzazioni sindacali ed assistenziali;
- dalle associazioni legalmente riconosciute a livello nazionale;
- dagli istituti di patronato e di assistenza sociale dei lavorator;i
- dagli stessi lavoratori interessati.
Ciascuna delle proposte deve essere corredata, a cura del proponente, dei seguenti documenti in carta semplice:
- autocertificazione di nascita e di cittadinanza italiana (D.P.R. 445/2000);
- attestato di servizio o dei servizi prestati quali lavoratori dipendenti, sino alla data della proposta e del pensionamento;
- attestato di perizia, laboriosità e condotta morale in azienda;
- curriculum vitae;
- consenso al trattamento dei dati personali e sensibili (D.Lgs. 196/2003);
- fotocopia della carta d’identità o di documento equivalente;
- fotocopia del libretto di lavoro e/o estratto contributivo INPS.
Le attestazioni di cui ai punti 2) e 3) ed eventualmente il curriculum vitae di cui al punto 4) possono essere contenute in un documento unico rilasciato dalla ditta presso la quale il lavoratore presta o ha prestato servizio.
Nel caso l’interessato abbia prestato servizio presso più aziende occorre allegare gli attestati dei servizi precedenti oppure, in caso di aziende cessate, la fotocopia del libretto di lavoro (qualora riportante i dati del precedente rapporto di lavoro).
Nelle proposte dovrà anche essere indicata la residenza dei candidati, ovvero il domicilio abituale, con l’indicazione del corrispondente codice di avviamento postale e l'indirizzo di posta elettronica.
Si precisa che le proposte avanzate per gli anni decorsi debbono ritenersi decadute e quindi dovranno eventualmente essere rinnovate per l’anno 2015.
Milano, 18 Settembre 2014
N.B. E’ bene ricordare che, a norma dell’art. 9 della legge n. 143/92, A.N.L.A. fa parte, con un proprio delegato, delle Commissioni per il conferimento delle “Stelle” di livello sia regionale che nazionale.